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Musica & Memoria - La musica su YouTube e sul web

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 Le leggi   La musica e la legge / Copiare la musica / La tutela dell'opera d'ingegno / Cosa viene tutelato / Come si diventa autori SIAE /  La durata dei diritti / La legislazione USA / La legislazione russa / La diffusione della musica / Il fine di lucro / I diritti di copia per libri e spartiti / La musica public domain / Le sanzioni
 Casi reali  I diritti d'autore e i diritti di esecuzione / La pubblicazione di musica con diritti scaduti / La musica su YouTube / La diffusione in streaming
 Appendici  
La legge 633 del 1941 / La legge 128/2004 (legge Urbani) / Contributi e suggerimenti?

Vedi anche: I sistemi per la duplicazione della musica / I sistemi anti-copia per CD, DVD e MP3 / La distribuzione della musica sul web

 

La musica e le legge

 

La musica, ancor più dei film, dei libri e degli articoli di giornale, è un mezzo di comunicazione e di intrattenimento ad amplissima diffusione e particolarmente semplice da duplicare e diffondere, soprattutto da quando il mondo intero è "digitale". Anche il semplice appassionato di musica si può trovare quindi di fronte al dubbio se sta ascoltando o acquisendo o diffondendo musica secondo la legge. E' utile quindi un breve riassunto di quello che prevedono le leggi per tutelare i diritti di chi la musica la crea, la produce o la esegue e ne ricava un sostentamento economico, spesso l'unico. A questa analisi è dedicata una sezione a parte "La musica e legge" sul sito Musica & Memoria.

In questa pagina andiamo invece in profondità sui vincoli, le attenzioni e le sanzioni che interessano chi diffonde o pubblica musica sul web (quindi soprattutto su YouTube) e chi scarica (download) e archivia musica dal web. In questa pagina si fa riferimento solo a musica registrata da esecutori su un supporto di memorizzazione e non a musica autoprodotta.

 

I diritti sulla musica in sintesi

 

Rimandando alla pagina La musica e le legge per una trattazione più completa, ricordiamo qui solo che la normativa protegge due diritti: 1) il diritto d'autore (a tempo indefinito) e 2) il diritto di renumerazione (a tempo definito). E che nel campo della musica sono protetti i diritti degli autori della musica, dei testi (per canzoni e opere) e degli esecutori di un brano registrato su un supporto di memorizzazione.

La tutela del diritto d'autore consiste nel divieto di copia (plagio) di un'opera di ingegno, vale in tutti i campi ed è un "diritto universale", automatico. Il diritto di ricevere un compenso è invece facoltativo e deve essere richiesto esplicitamente dall'autore o dall'esecutore, registrando (depositando) l'opera. Un'azione simile al brevetto. L'autore può decidere di non registrare l'opera e renderla di dominio pubblico (public domain) o semplicemente rinunciare a riscuotere i diritti.

Per l'esazione dei diritti sono attive in tutto il mondo società tra gli autori (come la SIAE) o collecting sociaties specializzate nella sola raccolta capillare dei compensi, a cui gli autori si iscrivono pagando una parte del compenso. Il compenso solitamente è stabilito per legge e i diritti possono essere venduti. Le case discografiche oltre che produttori di musica sono anche esattori dei diritti dei musicisti sotto contratto.

Il diritto al compenso non è a tempo indefinito e ha durata a vita per gli autori e di successivi 70 anni per i loro eredi, e di 50 anni (in Europa) per gli esecutori.

 

La diffusione della musica

 

Tra i molti usi protetti previsti per la musica registrata c'è tutto il settore della diffusione via radio (la prima elusione nel mondo tecnologico, ad inizio 900), via impianti di diffusione sonora in locali pubblici ed ora soprattutto, dall'inizio del nuovo millennio, via web, creando web radio, o siti in cui è prevista la possibilità di ascoltare la musica in streaming, caricando video con musica su YouTube o altri portali simili, scaricando file audio musicali (digital download).

 

La musica "public domain"

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Come ricordato, i diritti al compenso su una esecuzione hanno una scadenza e, quando sono scaduti, diventa possibile per chiunque pubblicarla di nuovo e/o diffonderla, sia gratuitamente sia a fine di lucro. Diventa di pubblico dominio, ovvero "public domain". Riepilogando, una esecuzione registrata su qualsiasi supporto e depositata diventa quindi public domain se si verificano entrambe queste combinazioni:

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la registrazione audio è anteriore di 50 anni al momento della pubblicazione (in Europa) ed oltre 95 in USA

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tutti gli autori della composizione musicale sono scomparsi da più di 70 anni oppure sono ignoti

Il caso di autore ignoto, tipico delle composizioni tradizionali, della musica popolare o folk, va però approfondito. Non essendo mai stata registrato o depositato un originale di riferimento, ogni nuova esecuzione è una particolare opera d'ingegno, una elaborazione originale. Può essere quindi registrata dall'esecutore come "elaboratore di opere" ed essere tutelata con gli stessi tempi e vincoli del diritto d'autore la diffusione dell'esecuzione. E l'autore /elaboratore può chiedere il pagamento di una licenza per la diffusione o vietarla.

 

Quindi esiste musica registrata sicuramente public domain?

In sostanza No. Considerando che anche la musica tradizionale può essere tutelata e che la legislazione USA può essere richiamata sul web per qualsiasi registrazione audio, la musica realmente e sicuramente "public domain" è sostanzialmente limitata a quella esplicitamente creata a questo scopo, ovvero public domain all'origine, e a poche registrazioni audio di classica risalenti ai primi del '900. L'applicazione dei vincoli può essere però temporaneamente non attiva se l'autore non ha richiesto di proteggere i suoi diritti a una società che si occupa di questo compito.

 

Riepilogo dei vincoli esistenti per la pubblicazione su web

 

Per prima cosa precisiamo quali sono, alla luce delle informazioni precedenti, le cautele che non funzionano, ovvero che non hanno alcun effetto sul detentore dei diritti, che può comunque procedere a bloccare la pubblicazione e diffusione sul web (su un sito o su YouTube):

  • possedere una copia o una esecuzione originale del brano o del video (come si è visto non basta neanche se è di autore ignoto)
  • dichiarare che il video o il brano non generano entrate, la pubblicazione è senza fine di lucro (per il detentore dei diritti è come se fosse concorrenza sleale)
  • citare il titolare del diritti (se lui non ha dato l'assenso la citazione non ha valore, a meno che sia un'opera Creative Common, e in musica nessuna opera lo è)

Per poter eventualmente contestare il blocco di una pubblicazione, o per essere certo di pubblicarla a norma di legge, occorre invece essere in una di queste condizioni:

  1. il video o il brano è costituito da contenuti originali di cui si detengono i diritti (depositati)
  2. è stata ottenuta una licenza dal detentore dei diritti per la pubblicazione
  3. i contenuti sono di dominio pubblico e non più protetti da copyright
  4. i contenuti rivendicati del brano sono stati modificati in modo significativo
  5. il video o il brano è protetto da fair use, fair dealing o da altre analoghe eccezioni al copyright

Il fair use e il fair dealing sono concessioni all'utilizzo per uso didattico, informativo o di critica, previsti dalla legislazione USA ma non da quella italiana (tranne che la citazione parziale di opere letterarie). In sintesi, i primi due casi sono ovvi, così come il terzo, purchè sia effettivamente di dominio pubblico, il 4 può essere contestato dai detentori dei diritti, il 5 fa riferimento a casi molto particolari e molto rari

 

Le sanzioni per l'utente

 

Dopo aver esaminato i vari aspetti della legislazione che regola l'utilizzo della musica, rimane da conoscere quali sanzioni sono previste per chi viola queste regole. Andiamo a ritroso temporalmente e partiamo dalle grandi violazioni per arrivare a quelle del comune utente della musica.

  • Anni '40/'60 - Il plagio e la pubblicazione non autorizzata e la vendita di un supporto fisico, disco o spartito: le prime leggi sui diritti d'autore in musica risalgono all'era del disco e delle radio monopoliste, di conseguenza le uniche violazioni potevano essere queste, più il furto dei dischi che già era punito come qualsiasi furto. Sanzioni penali per queste violazioni che ovviamente non interessano il singolo appassionato.
     
  • Anni '70 - La duplicazione con le musicassette: la tecnologia mette a disposizione uno strumento accessibile e un supporto economico per duplicare gli LP, questo facilita l'opera di chi vende copie illegali degli album, nascono piccole fabbriche clandestine di cassette pirata, combattute dalle forze dell'ordine e dalle case discografiche. Le copie non autorizzate le fanno anche gli utenti per scopo personale, senza fine di lucro, l'industria del disco è prospera, il fatturato cresce di anno in anno, le cassette hanno più un ruolo di promozione che di diminuzione dei profitti. La copia privata non viene perseguita, si applica solo, quando il fenomeno diventa proprio di massa, la "tassa preventiva".
     
  • Anni '70 - Le radio private e le radio libere: diffondono soprattutto musica, raccolgono pubblicità per sopravvivere e a volte anche per profitto e basta; le case discografiche stanno a guardare perchè tramite le radio libere i loro LP sono ancora più conosciuti e venduti; intervengono solo sulle radio commerciali più grandi facendo accordi di sanatoria a forfait. Nulla accade agli utenti che copiano anche dalle radio, sempre con le cassette.
     
  • Anni '90 - Il masterizzatore prende il posto delle cassette: riparte la produzione di copie pirata, questa volta su CD, e in parallelo la copia privata, ora anche 4x o 12x. Si ripete esattamente quello che era avvenuto con le cassette 15-20 anni prima: repressione delle copie illegali in vendita, tolleranza totale per le copie private, e tassa preventiva sui CD vergini.
     
  • Anni 2000 - Con Napster e MP3 nasce il peer-to-peer: ora accade qualcosa di nuovo, l'utente privato per copiare dalla rete deve anche "condividere", mettere in circolo quello che ha copiato. Anche se non a fine di lucro fa qualcosa di simile ai produttori in cantina di CD "facsmile". Le legislazioni dei vari paesi sulla spinta degli editori si adeguano progressivamente, in Italia con la legge Urbani che punisce, anche con il carcere, chi "trae profitto", teoricamente anche l'utente privato che condivide su eMule. Non succede quasi mai, ma chi fa peer-to-peer rischia pesanti sanzioni.
     
  • Anni 2010/Ora - Il peer-to-peer muore e arrivano i cyberlockers, ma anche YouTube: la banda si allarga, il peer-to-peer non serve più, e per di più non fa guadagnare nessuno (fa solo perdere profitti alle case discografiche, parecchio) e così arrivano i cyberlocker, che distribuiscono album già pronti trovando il modo di guadagnarci. Loro sono pirati e perseguiti, qualcuno finisce anche in carcere. Ma gli utenti ritornano relativamente al sicuro, quello che fanno non è legale, se copiano musica di cui non hanno l'originale, ma non è interesse della case discografiche perseguirlo. Ancora una volta, torna la tassa preventiva, questa volta sugli hard disk. Ma soprattutto arriva YouTube. Non c'è bisogno di copiare la musica quando si può ascoltare gratis sopportando solo un po' di pubblicità. Gli utenti che copiano audio in qualità CD o HD sono una nicchia che pesa poco e non vale la pena perseguirli. Nessuna legge speciale.
 

In sintesi

 

Un utente privato che opera non a fine di lucro può attualmente violare o sfidare il diritto d'autore in pochi modi, provocando inoltre un danno molto marginale all'industria della musica:

  • caricando musica tutelata su YouTube: ci pensa YouTube a bloccare o rendere legale l'operazione: nessuna sanzione
  • mettendo musica tutelata da ascoltare in streaming su un sito: violazione teorica ma non perseguita: sanzione improbabile, dovesse essere contestata, sarebbe la chisura del sito (attenzione: no pubblicità sul sito)
  • aprendo una web radio e diffondendo musica tutelata: come per il sito ma rischio più elevato se la radio ha buoni ascolti; le web radio con una discreta diffusione in su fanno accordi con gli editori
  • copiando musica che già ha da un cyberlocker in formato PCM: la copia anche se diversa come risoluzione non è distinguibile dalla copia di sicurezza; nessuna sanzione;
  • copiando musica che già ha da un cyberlocker in formato DSD-SACD: il formato DSD non è copiabile facimente da SACD ma può essere convertito e simulato da un altro formato; sanzione molto improbabile
  • copiando musica che non ha da un cyberlocker: si ritorna alla situazione degli anni '10, fenomeno marginale limitato agli audiofili che apprezzano la musica in alta definizione, al momento non sembra interesse delle case discografiche perseguirlo, non sono interessate neanche a venderlo (1), sarebbe anche difficile, richiede ingresso non autorizzato nel PC dell'utente o di andare a casa sua con relativa richiesta di mandato: sanzione improbabile (ma pratica da evitare: chi produce la musica deve essere rispettato, anche nel profitto che ne trae).

Note:
(1) Possibile che le case discografiche non siano interessate a vendere? E' così, per SACD di autori importanti mai resi disponibili in digital download, per contenuti in digital download di cui è vietata la vendita in alcuni Paesi (tra cui l'italia), per vinili pubblicati su CD mai messi nel circuito digital download.

 
 

Le case discografiche specializzate in musica con diritti scaduti

 

Le condizioni attuali consentono, come si è visto, l'utilizzo di una certa quota di materiale musicale libero da diritti o gravato solo dai diritti d'autore. Questa opportunità è stata colta da alcune case discografiche europee, che hanno iniziato la pubblicazione di dischi contenenti registrazioni anteriori a 50 anni, anche di autori americani o sotto contratto a compagnie americane. Questi dischi possono circolare soltanto in Europa e non possono essere esportati negli Stati Uniti, ma, secondo il parere generale, sono legali (sempre fatti salvi i diritti degli autori).

Questa strada era stata già seguita per registrazioni degli anni '30 (Bix Beiderbecke e altri jazzisti classici, ad esempio), ma la produzione degli anni '50 è molto più interessante, perché spesso registrata con criteri di alta fedeltà o comunque di qualità accettabile (il microsolco LP risale ai primi anni '50, gli LP stereo dal 1958) e quindi commercialmente molto più sfruttabile.

Una casa discografica molto attiva in questo campo è la inglese Proper Records (www.propermusic.com) che propone un catalogo di incisioni anteriori a 50 anni a prezzo ridotto (15£ per box di 4CD), con una specializzazione nel jazz e nel be-bop. Anche la spagnola Fresh Sound Records è molto attiva in questo settore.

Cosa succede se l'ipotetico disco ristampato in Europa viene esportato in un altro paese, dove gli stessi soggetti hanno tutela più ampia temporalmente? Una eventualità resa ancora più semplice dal mercato globale Internet o dal download digitale (legale). Anche in questo caso potrebbero crearsi situazioni legalmente non corrette, ma assai difficili da individuare e soprattutto da prevenire.

 

La musica popolare e di autore ignoto

 

E' importante chiarire che anche per musica popolare tradizionale ed in generale di autore ignoto non è sempre public domain ma può ancora avere detentori dei diritti. E' possibile senza violare alcun diritto eseguirla, anche in pubblico, registrarla e anche pubblicarla su disco o diffonderla via web, YouTube o per radio.
Copiare e riprodurre in qualsiasi modo il brano può invece essere impedito dall'esecutore se l'ha registrata a suo nome come "elaboratore di opere" per aver fornito una sua esecuzione di un brano che, non essendo registrato in alcun modo dall'autore, non ha un vero originale di riferimento, ogni esecuzione è quindi in parte un'opera d'ingegno. Molti esecutori di musica tradizionale lo fanno e quindi anche questi brani sono vincolati esattamente come i brani di qualche anno fa. per esempio la popolarissima Bella Ciao ha più di 160 "elaboratori di opere" o simili registrati in SIAE (Vedi il nostro blog per il test che abbiamo fatto).

 
 

La musica su YouTube

YouTube è il principale portale / contenitore di musica, sia public domain (pochissima) sia sotto diritti. Il proprietario è potentissimo (è Google) e quindi può imporre sue regole, ma deve comunque tenere conto del diritto d'autore, e tenerne conto in modo universale, non limitando l'accesso a visitatori da specifiche parti del mondo. E' importante quindi capire come funziona.

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al momento del caricamento un software di riconoscimento musicale individua il brano e lo confronta con il data base dei brani coperti da diritti, per tutti i paesi del mondo per i quali è applicabile

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dopo la verifica il brano sarà classificato come: (1) diffusione non consentita (l'audio viene eliminato o il video viene bloccato), (2) diffusione non consentita in alcuni paesi, (3) coperto da diritti ma con diffusione consentita, (4) libero da diritti (non reclamati o non individuato).

   

Il più interessante è il caso (3) che è apparentemente quello percentualmente più rilevante. Perché il detentore dei diritti ne consente la libera circolazione? Non fanno continuamente battaglie contro siti pirata o qualsiasi forma di diffusione gratuita, anche senza scopo di lucro? La risposta c'è ed è legata al fatto che YouTube (come Google) si mantiene e prospera con la pubblicità che riesce a raccogliere, e ne raccoglie sempre di più se ha contenuti interessanti. Il detentore dei diritti riconosciuto da YouTube ha diritto anche a partecipare alla spartizione dei ricavi pubblicitari e questo è il motivo per cui consente la diffusione. In questo modo può ricavare guadagni, bassi per singolo ascolto, ma che possono diventare interessanti nel tempo grazie all'enorme numero di visitatori del portale YouTube, anche per musica che ha sotto contratto ma per la quale lo sfruttamento mediante vendita su CD o download o streaming è ormai ridotta e/o non più conveniente.

Per il detentore è solo guadagno a costo zero. Alla pubblicazione ci pensa gratuitamente il "caricatore" su YouTube, un appassionato estimatore di quel brano, magari ormai quasi dimenticato. Alla raccolta pubblicitaria e al pagamento ci pensa Google / YouTube. Che comunque si tiene la fetta maggiore. Per il caricatore non rimane nulla perché questa rivendicazione gli toglie la possibilità di percepire la sua parte di introiti. Per questo gli "youtubber" che su YouTube hanno il loro guadagno usano le anonime musiche public domain messe a disposizione da YouTube.

Come si può leggere nella sezione La musica public domain, il caso (4) è molto raro, è raro quindi che la musica registrata inserita in un video, anche se tradizionale, anche se molto datata, non sia reclamata da nessuno. 

 

La diffusione in streaming

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La diffusione della musica in tempo reale, ovvero in streaming, senza scaricare il contenuto (download) da un sito senza fini di lucro, in quali vincoli incorre? Negli stessi di YouTube, nel senso che per la diffusione di musica non "public domain" (ovvero per quasi tutta la musica registrata) valgono le stesse regole che per YouTube. Per la diffusione dovrebbe esserci un assenso preventivo del detentore dei diritti che, non avendolo concesso, potrebbe chiedere di bloccare la diffusione o addirittura richiedere gli arretrati. In pratica, farebbe chiudere il sito.

L'unica "liberatoria" si può ottenere con la  diffusione parziale in streaming , il classico minuto scarso di musica che iTunes, Amazon, Allmusic e molti altri siti concedono (spesso in bassa qualità) prima dell'acquisto. Nella legge italiana si parla di meno della metà, quindi anche il 49%, ma è tutto da provare che questa parzializzazione sia una garanzia su Internet. La sicurezza si ottiene applicando la stessa durata dei siti citati.

Neanche la qualità fa la differenza, anche mandando in streaming audio molto compresso i vincoli sul contenuto rimangono presenti e possonoo essere raclamti dai detentori.

In realtà, se il sito non è fine di lucro ovviamente non ci sono soldi da raccogliere per il detentore dei diritti e le collecting societies non sembrano proprio fare attenzione a questo tipo di streaming al di fuori dei canali principali, così avviene da anni e non ci sono avvisaglie di un cambio di strategia. All'aspetto economico si aggiunge che siti che fanno straming in proprio sono molto pochi e specializzati. Nella maggioranza dei casi un sito che vuol fare anche ascoltare musica utilizza l'"embed" di YouTube, magari per video caricati gratuitamente su un proprio canale.

Il consiglio che viene dato per siti che fanno streaming in proprio è quindi, oltre a non consentire il download, di non inserire alcuna pubblicità, Google AdSense, Tradedoubler, Moneytizer o altre. Insomma, confermare di non essere a fine di lucro.

 

Appendice 1 - La legge 633/1941 e successive integrazioni

 

La legge italiana fondamentale sul diritto d'autore risale al 1941 ed è ancora in vigore, ovviamente con molte integrazioni introdotte negli anni successivi. E' un dispositivo di legge molto complesso, di ben 206 articoli, e copre tutte le opere d'ingegno, con un approccio derivato dal modello francese.
Per chi volesse avventurarsi a consultarla ne mettiamo a disposizione una copia, contenente tutte le integrazioni consolidate al 2003, presa direttamente dal sito della associazione dei discografici italiani (FIMI), principali beneficiari di questa legge di tutela (saranno contenti che se ne diffonde la conoscenza) e il complesso regolamento di esecuzione della legge stessa. Sono documenti in formato PDF "puro", quindi si può operare comodamente in ricerche sul testo.

Legge 633 del 22 aprile 1941 e successive integrazioni, consolidate al 29 aprile 2003

Regolamento attuativo legge 633/1941

Come indicato in precedenza, la legge è stata modificata in alcune parti, in particolare nella espressione "a fini di lucro", dalla successiva legge Urbani.

 

Appendice 2 - La legge 128/2004 (legge Urbani)

 

La legge che ha aggiornato i diritti d'autore alla nuova realtà di Internet e del peer-to-peer, acquisendo le istanze delle lobby dei discografici e degli editori, già ampiamente accolte in sede europea, porta il nome dell'allora Ministro dei Beni culturali Giuliano Urbani, che ha quindi avuto il destino di essere ricordato, dopo cinque anni passati in questo ministero (assai importante per la prima "potenza culturale" del mondo, l'Italia) essenzialmente per questa legge restrittiva.

La legge è consultabile sul sito del Parlamento, nel caso di variazioni di indirizzo pubblichiamo anche il link per una copia in PDF.

http://www.parlamento.it/leggi/04128l.htm (copia PDF)

La legge fa riferimento ad un decreto legislativo poi confluito nella 633/41 e integrazioni citata prima, ma che è possibile consultare ai link seguenti.

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03068dl.htm  (copia PDF)

Il varo della legge e la sua applicazione successiva è stato accompagnato da robuste polemiche da parte delle contro-lobbies degli utenti della rete, dei sostenitori della liberazione del diritto di copia, dei provider (e probabilmente dalla lobby occulta dei fornitori di banda, che però non appariva più di tanto preoccupata).

Le limitazioni introdotte nella libera circolazione delle opere d'ingegno sono evidenti a una lettura anche sommaria del dispositivo. La domanda di fondo che molti si fanno però è: la legge è utile allo scopo che si prefigge, i diritti dei proprietari delle opere di ingegno sono ora maggiormente tutelati?
Molti osservano che la legge appare in gran parte non applicata. Gli occasionali sequestri di materiale pirata sarebbero stati possibili anche con le leggi precedenti, i "vù cumprà" continuano a vendere CD e soprattutto DVD malamente contraffatti e di infima qualità ai nostri connazionali, evidentemente assai poco sensibilizzati da leggi e campagne pubblicitarie ossessive ("non ruberesti mai un'auto, non ruberesti mai una borsetta ...") e subendo repressioni sporadiche, il P2P, a giudicare dal grande successo di eMule e derivati e BitTorrent, continua ad essere praticato in massa, sempre senza che si veda apparentemente alcuna misura repressiva.

I sostenitori della legge e in generale della via repressiva sostengono invece che senza questa freni, seppur ampiamente eludibili, nell'era della digitalizzazione e della duplicabilità totale ogni tutela del diritto d'autore sarebbe travolta e la possibilità di ricavare un guadagno dalle opere d'ingegno sarebbe compromessa irrimediabilmente.

In effetti occorre ammettere che questo rischio esiste, e che una maggiore libertà di copia avrebbe sicuramente effetti sul fatturato dei soggetti che vivono della distribuzione delle opere d'ingegno.

 

Contributi e suggerimenti?

 

Abbiamo tentato una sintesi del diritto d'autore dal punto di vista delle musica. E' materia complessa e di conseguenza imprecisioni ed eccessive semplificazioni sono sempre possibili. Non esitate a contattarci se le avete rilevate o se volete chiarimenti o approfondimenti.

 

© Musica & Memoria 2006 - 2020 / Alberto Maurizio Truffi / Riproduzione anche parziale non consentita
Revisioni:
Aprile 2007 ("fine di lucro", Leggi 633/41, Legge 128/2004), Giugno 2007 (Tutela dell'opera d'ingegno, revisione complessiva della sezione legale), Novembre 2008 (Legislazione russa e siti pirata), Novembre 2012 (sezione a parte dedicata alla musica public domain), Maggio 2020 (Chiarimenti e aggionamenti)

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